E’ legittimo e comprensibile, umanamente, che Giorgio Magliocca, come primo atto pubblico ufficiale, all’indomani della scarcerazione, vada a rendere fruibile alla conoscenza di tutti le motivazioni che hanno indotto il Tribunale del Riesame di Napoli ad annullare l’ordinanza di custodia cautelare, prima in carcere, e poi ai domiciliari, che ha colpito Magliocca nel Marzo del 2011.
L’ex sindaco di Pignataro, nel suo comunicato, riporta alcuni stralci della decisione dei giudici del Tribunale, che, a loro volta, hanno dovuto rivedere un loro precedente provvedimento di conferma dell’arresto di Magliocca. E l’hanno dovuto fare, stretti dal vincolo di un pronunciamento della Corte di Cassazione, che aveva accolto il ricorso dei difensori di Magliocca, rispedendo tutto l’incartamento al Tribunale del Riesame. E’ legittimo, dicevamo, che Magliocca abbia scritto questo comunicato stampa, perchè la reclusione, soprattuto quando questa è preventiva, è un fatto durissimo da digerire. Dunque, comprendendo la ragion d’essere di questa iniziativa di Magliocca, questa diventa, però, un fatto complementare, quand’anche significativo, nell’ambito del percorso dell’accertamento della verità, che oggi passa al cospetto di un giudice terzo, di un processo già in corso e giunto già al momento della requisitoria, nella quale la procura dda, ha chiesto sette anni di carcere. Quando uscirà questa sentenza, si potrà stabilire, se non definitivamente, ma in misura solida, se questi indizi gravi, che indussero il gip ad arrestare Magliocca, erano o meno fondati.
g.g
QUI SOTTO, IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO
Ecco le motivazioni del tribunale del Riesame che, a seguito dell’annullamento con rinvio della Cassazione, ha annullato l’ordinanza dello scorso marzo e rimesso in libertà l’ex sindaco di Pignataro Maggiore, avv. Giorgio Magliocca. Per i giudici della libertà non vi sono più i gravi indizi di colpevolezza, demolendo così l’impianto accusatorio ed escludendo l’accordo politico-mafioso tra il clan e l’esponente del Pdl. I giudici del tribunale di Napoli hanno ritenuto le dichiarazioni del teste Francesco Parisi “inidonee”, mentre il collaboratore di giustizia Giuseppe Pettrone è stato dichiarato “assolutamente inattendibile”.
Sulla gestione dei beni confiscati il Tribunale del Riesame ha, inoltre, affermato che “non risulta decisiva la condotta del Magliocca per provare il concorso esterno”. Infatti, continua il riesame: “l’analisi compiuta dell’iter volto al trasferimento dei beni confiscati non consente di concludere univocamente per la agevolazione ad opera del Magliocca, dal momento che il medesimo GIP dà atto nella O.C.C. della incredibilmente lenta ed anzi ‘inerte’ macchina burocratica, che dal 1997, data della confisca, arriva a disporre l’effettivo trasferimento dei beni solo il 14 ottobre 2002. E della incredibile disattenzione riservata dalle istituzioni preposte (alle quali era estraneo il Magliocca) alla effettiva disponibilità di tali beni, di fatto posseduti ancora dai Ligato. Collocata in questa scia, la dichiarazione del ricorrente, secondo cui il Comune avrebbe acconsentito al trasferimento di quei beni solo ove gli stessi fossero stati liberati da qualsiasi peso, appare del tutto ‘congrua’. Tanto più che essa si accompagna alla dichiarazione, coeva, di acconsentire al trasferimento dei cespiti (della medesima famiglia Ligato) non occupati. A questo aggiungasi che non rientrava nelle competenze del Sindaco lo sgombero dei beni da trasferire. E che la richiesta di previo sgombero inoltrata all’Agenzia del Demanio trovava plausibile ragione nella esigenza di accollarsi – lui ed il Comune per lui – i costi della relativa procedura. Infine, neutra – anche se sintomo di un pessimo modo di amministrare la res pubblica, in maniera quantomeno distratta -, appare la vicenda relativa allo svellimento degli infissi della casa. Perché sevvero che un buon amministratore, attento alla destinazione del bene, avrebbe impedito lo scempio che si è fatto dell’immobile, è altrettanto vero che tali accessori erano stati (scelleratamente) inseriti nell’inventario dei beni da asportare redatto dall’amministratore giudiziario dott. Mauro Mastroianni. Nei confronti del quale nemmeno il sospetto aleggia. Ne discende che, in applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte, l’ordinanza cautelare va annullata nei confronti di Magliocca Giorgio, del quale, per l’effetto, va ordinata la scarcerazione.”
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